Con la legge 41/2016 sono state introdotte due nuove fattispecie di reato nel Codice Penale: l’omicidio stradale e le lesioni personali stradali.
Queste due figure di reato vengono poste in essere ogni qualvolta vengano violate le norme sul Codice della Strada e consistono in una particolare forma del reato di omicidio colposo e lesioni personali; la loro disciplina è contenuta negli artt. 589 bis c.p. e 590 bis c.p. ed entrambe costituiscono fattispecie autonome di reato e non circostanze aggravanti dei precedenti reati previsti dall’ordinamento.
Anche alla luce dell’introduzione delle sopra richiamate fattispecie appare rilevante esaminare i profili di responsabilità nell’eventualità che un pedone o un automobilista rimanga vittima di un sinistro stradale con un mezzo di soccorso.
Invero, il conducente di mezzi di soccorso, pur essendo autorizzato, ex art. 177 del codice della strada, a violare le norme sulla circolazione stradale nel momento in cui è intento ad effettuare il soccorso, è comunque sempre tenuto ad osservare le regole di comune prudenza e diligenza.
L’art. 177 cds comma 2 prevede espressamente che i mezzi di soccorso “nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza”
Per quanto attiene la condotta degli altri utenti della strada, il successivo comma 3 dell’art. 177 cds, prevede che “Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia”.
La giurisprudenza della corte di legittimità, sia civile che penale, ha individuato una serie di specificazioni del parametro normativo relativo all’obbligo di osservare le regole di comune prudenza e diligenza di cui alla disposizione ex art. 177 cds.
In tale ottica si è precisato, in linea generale, che il conducente di mezzi di soccorso, pur essendo autorizzato – quando usa congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu – a non rispettare le norme sulla circolazione stradale – essendo comunque tenuto ad osservare le regole di comune prudenza e diligenza – deve adottare le precauzioni necessarie, in rapporto alle condizioni del traffico e della strada, al fine di evitare ingiustificati pericoli per i terzi (in tal senso, cfr. Cass. penale: 13 gennaio 2014 n. 976, imp. Saravini; 25 maggio 2005 n. 19797, imp. Mirenna; 7 novembre 2002 n. 37263, imp. Cassano; 1 dicembre 2000 n. 12489, imp. Scaglione ed altri; 7 giugno 1996 n. 5837, imp. Accarpio; in senso analogo, cfr. Cass. civile: 26 gennaio 1990 n. 480; 18 dicembre 1996 n. 11323; 16 novembre 2005 n. 23218; 15 ottobre 2009 n. 21907).
Coerentemente con tali principi, è stato ulteriormente specificato che “il conducente di autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco o di ambulanze, il quale circoli per servizio urgente di intervento o di pronto soccorso e con razionamento delle sirene, non deve anteporre il proprio diritto di urgenza o di precedenza alla sicurezza e alla vita degli utenti della strada, sicché è tenuto a contemperarlo con l’esigenza di non nuocere gravemente agli altri, attentandone l’integrità fisica; una responsabilità del suddetto conducente può, peraltro, ricorrere per la violazione di questo dovere solo nel caso in cui essa sia concretamente riconducibile ad una condotta omissiva o fattiva del medesimo, tale da configurare concausa o fattore determinante dell’incidente” (Cass. Civ. 16 novembre 2005 n. 23218), precisando che “se è vero che i conducenti di veicoli in servizio di emergenza (polizia, ambulanza, vigili del fuoco), anche quando procedono previa attivazione del dispositivo acustico d’allarme (c.d.sirena), non sono comunque esonerati dal dovere di osservare la generale prudenza nell’approssimarsi ai crocevia, è altresì vero che la violazione di tale generale obbligo di prudenza non esonera gli altri conducenti dall’obbligo di arrestare immediatamente la marcia, non appena siano in grado di percepire la suddetta segnalazione di emergenza” (Cass. Civ 15 ottobre 2009 n. 21907).
I richiamati orientamenti giurisprudenziali permettono, quindi, di individuare i principi di diritto astrattamente applicabili alla fattispecie in esame:
– la valutazione del parametro normativo contenuto nella disposizione di cui all’art. 177 C.d.S. – laddove fa riferimento all’obbligo dei conducenti dei c.d. mezzi di soccorso di rispettare le regole di comune prudenza e diligenza- deve essere effettuata tenendo conto e adeguatamente contemperando le contrapposte esigenze derivanti dalla situazione di emergenza e dalla necessità che siano adottate le precauzioni necessarie per prevenire incidenti, in rapporto alle condizioni del traffico;
– devono ritenersi giustificati i pericoli per gli altri utenti della strada che siano da questi evitabili conformandosi all’obbligo di concedere la precedenza ai mezzi di soccorso anche, se necessario, arrestandosi, non appena udito il relativo segnale acustico;
– la valutazione della adeguatezza della velocità di marcia del mezzo di soccorso, in particolare, va effettuata considerando sia l’urgenza del servizio da espletare, sia l’obbligo per i conducenti dei veicoli che si trovino sulla strada percorsa dai mezzi di soccorso, o sulle strade adiacenti in prossimità dei relativi sbocchi, appena udito il segnale acustico, di dare la precedenza a detti mezzi di soccorso e, se necessario, di arrestarsi, ai sensi dell’art. 177 C.d.S., comma 3;
– anche per i conducenti dei mezzi di soccorso vale la regola generale secondo cui il principio dell’affidamento (confidare che il comportamento dell’altro sia conforme alle regole di diligenza, prudenza e perizia e, nel caso di specie, al rispetto del codice della strada) ,trova opportuno temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada – anche il conducente di un mezzo di soccorso- è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (si veda Cass. Pen. Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017 ud. – dep. 16/02/2018, Rv. 272223 – 01).
– i conducenti dei veicoli di soccorso hanno la facoltà di derogare alle normali prescrizioni di circolazione ma devono ugualmente osservare le norme di prudenza e di cautela al fine di evitare l’instaurazione di condizioni di rischio per gli utenti della strada, e ciò in maggiore misura proprio nel momento in cui usufruiscono di tali deroghe in presenza di altri mezzi che, invece, si adeguano alla segnaletica.