Il D.P.C.M. 01.03.1991 e la L. 447/1995 hanno introdotto la normativa dedicata alla tutela dal rumore.
Il D.P.C.M. 01.03.1991 ha fissato i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e in quelli esterni, nonché individuato lo strumento della previsione di impatto acustico sia per concessioni edilizie relative a nuovi impianti industriali che per autorizzazioni all’esercizio di attività produttive.
Tale normativa ha utilizzato lo strumento della “zonizzazione”, imponendo ai Comuni di adottare, ai fini della fissazione dei limiti di esposizione al rumore, una classificazione in zone, in relazione alla destinazione d’uso del territorio.
Per le zone non esclusivamente industriali, ai limiti massimi sono affiancati limiti differenziali, distinti per periodo diurno e periodo notturno, tra rumore ambientale e rumore residuo.
Le misurazioni sono effettuate all’interno degli ambienti abitativi, così da verificare il disturbo creato da una determinata fonte, individuata ed isolata rispetto ai rumori costanti propri di quella zona.
La L. 447/1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico rispetto alla nozione individuata dal precedente D.P.C.M. del 1991.
Il legislatore ha esteso la tutela a tutto l’ambiente esterno dando rilevanza, per la prima volta, al disturbo arrecato al riposo e alle attività umane.
L’esposizione a lungo termine al rumore può, infatti, causare effetti negativi sulla salute (disturbi del sonno, del sistema cardiovascolare e metabolico, compromissione cognitiva nei bambini), oltre che il deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo e dell’ambiente esterno, idoneo ad inibirne la fruizione da parte della collettività (Cass. Pen., Sez. III, n. 56430/2017).
Il diritto alla quiete, come espressione del diritto alla salute psicofisica, prevale sugli interessi economici di quanti costituiscano la causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo un’attività economica di cui essi soli percepiscono i proventi, riversandone viceversa sulla collettività circostante i pregiudizi (TAR Veneto-Venezia, n. 1582/2007)
La L. 447/1995 si occupa sia delle sorgenti fisse (impianti, infrastrutture, aree adibite ad attività sportive e ricreative) che di quelle mobili (a carattere residuale) e si fonda sulla definizione di standard ambientali, quali valori-limite di emissione, in riferimento alla sorgente; valori-limite di immissione (distinti in assoluti e differenziali), relativi ai ricettori; valori di attenzione, rilevanti rispetto al rischio potenziale per salute o ambiente; valori di qualità, riguardanti gli obiettivi di tutela.
Tra gli strumenti individuati, vi sono la fissazione di valori-limite, le procedure di certificazione acustica dei prodotti, gli interventi attivi e passivi di riduzione delle emissioni sonore, le attività di pianificazione urbanistica o, più in particolare, legate alla mobilità urbana ed extra-urbana (Piani dei trasporti urbani, Piani urbani del traffico, Piani dei trasporti provinciali o regionali, Piani del traffico per la mobilità extra-urbana) e al sistema dei trasporti (stradale, ferroviario, aero-portuale e marittimo).
L’attività di pianificazione specifica si estrinseca nell’adozione, da parte dei Comuni, del “Piano di risanamento acustico” che deve essere coordinato con il Piano urbano del traffico e con i piani previsti in materia ambientale.
La legge del 1995 prevede, inoltre, un’integrazione delle problematiche acustiche nell’ambito della valutazione di impatto ambientale, disponendo che i progetti soggetti a VIA siano accompagnati da documentazione inerente all’impatto acustico quando riguardino aeroporti, strade, ferrovie, discoteche, impianti sportivi e ricreativi, circoli privati e pubblici esercizi con impianti rumorosi.
È, altresì, richiesta una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla localizzazione di scuole ed asili, ospedali e case di cura, parchi pubblici.
La documentazione di previsione di impatto acustico, con l’eventuale indicazione delle misure adottate per la riduzione delle emissioni sonore, deve essere inserita nelle domande per il rilascio di concessioni edilizie relativi ad impianti adibiti ad attività produttive, commerciali polifunzionali, sportive e ricreative, nonché nelle domande di autorizzazione per l’esercizio di attività produttive.
Inoltre, possono essere adottate, a diversi livelli amministrativi, ordinanze motivate contingibili e urgenti qualora vi siano eccezionali necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, mediante il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, ivi compresa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività.
L’ordinanza contingibile e urgente benché non possa essere impiegata per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti, trattandosi di misura non definita nel suo limite temporale è, comunque, uno strumento legittimo quando razionalmente collegato alla concreta e attuale situazione di pericolo, accertata e rapportata alla situazione di fatto (Cons. Stato, Sez. V, n. 1372/2013 e TAR Liguria-Genova n. 222/2021).
La L. 447/1995, in caso di superamento dei limiti e di accertata presenza di inquinamento acustico, consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti con cui ordinare temporaneamente speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività.
La legge-quadro prevede poi l’emanazione di regolamenti, distinti per sorgente sonora relativi al traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo.
Il tema dell’inquinamento acustico è stato oggetto di numerose pronunzie giurisprudenziali: si rammenta la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7316 del 23.11.2020, relativa alle conseguenze derivanti dall’inerzia dell’Amministrazione in merito all’approvazione dei Piani degli interventi di mitigazione del rumore e la sentenza del TAR Lombardia, Sez. III, n. 2150 del 12.11.2020 sull’attendibilità dei rilievi fonometrici effettuati in due giornate differenti.